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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24180 del 27/09/2019 (Rv. 655433 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 – Notifica a mezzo PEC – Iscrizione a ruolo effettuata non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente a quello di scadenza del termine - Ricezione della comunicazione di mancata accettazione del ricorso quattro giorni dopo il deposito telematico – Istanza di rimessione in termini – Ammissibilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655433-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In tema di opposizione notificata a mezzo PEC ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, ove l'iscrizione a ruolo sia stata effettuata non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente a quello di scadenza del termine, la ricezione della comunicazione di mancata accettazione del ricorso quattro giorni dopo il deposito telematico rende ammissibile l'istanza di rimessione in termini, poiché le istruzioni impartite agli uffici giudiziari dal Ministero della giustizia con circolare del 23 ottobre 2015 - ove è ritenuto consigliabile che l'accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all'invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia - sono oggettivamente idonee, per la fonte da cui promanano e per la pubblicità cui sono assoggettate, ad indurre negli avvocati il ragionevole affidamento che l'esito del deposito telematico sarà loro reso noto il giorno successivo alla effettuazione dello stesso, sì da poter i medesimi rimediare tempestivamente, ove emergessero eventuali anomalie della procedura, ai vizi del predetto deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Circ. Minist. Grazia e Giustizia 23/10/2015

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)