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Sez. 5, Sentenza n. 4238 del 24/02/2006 (Rv. 587666 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Classe e categoria - Attribuzione ad un'unità immobiliare - Provvedimento - Impugnazione - Contenuto - Indicazione delle unità omogenee - Obbligo - Sussistenza - Esclusione - Previsione - Portata.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587666-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In tema di classamento ed accertamento catastale, la disposizione dell'art. 75 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, che fa obbligo al contribuente che impugni l'accatastamento del proprio fabbricato di indicare le altre unità immobiliari aventi le medesime caratteristiche, e tuttavia collocate in una diversa classe o categoria, va letta in sintonia con i principi in materia di diritto di difesa in giudizio, sicché non può essere considerata norma in grado di derogare alle comuni regole in tema di inammissibilità dell'azione e di contenuto e ripartizione dell'onere della prova. Ciò comporta che il contribuente può impugnare il classamento anche anche senza dedurre la detta disparità di trattamento, la quale, pur rappresentando una circostanza indubbiamente rilevante, non rappresenta per l'interessato l'unico modo per dimostrare la spettanza di una diversa collocazione del bene.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 75 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)