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Sez. L, Sentenza n. 12989 del 23/12/1997 (Rv. 511151 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Lavoratori da porre in mobilità a norma della legge 23 luglio 1991 n. 223 - Scelta - Criteri ex art. 5 della legge - Osservanza - Sufficienza - Lavoratori già collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria al momento dell'entrata in vigore della legge stessa - Lavoratori posti in mobilità - Coincidenza totale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511151-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Quando nella scelta dei lavoratori da porre in mobilità, a norma della legge 23 luglio 1991 n. 223, siano rispettati i criteri di cui all'art. 5 della stessa legge, non assume alcun rilievo ostativo la circostanza che i lavoratori risultati eccedenti siano ricompresi nell'ambito di quelli che, al momento dell'entrata in vigore della legge, risultavano sospesi in conseguenza del ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)