Sez. L, Sentenza n. 13727 del 14/10/2000 (Rv. 541006 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Ordine di reintegrazione - Effetti - Ripristino del rapporto di lavoro - Possibilità per il datore di lavoro di esercitare il proprio potere direttivo - Sussistenza - Conseguente ricomprensione dei lavoratori da reintegrare tra quelli da collocare in mobilità - Ammissibilità - Sospensione del relativo rapporto lavorativo - Ininfluenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
L'integrale ripristino del rapporto di lavoro conseguente all'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato comprende anche il diritto del datore di lavoro - la cui fattiva cooperazione è indispensabile e insostituibile per dare esecuzione al suddetto ordine - di esercitare autonomamente il proprio potere direttivo. Ciò implica la possibilità di includere nelle procedure di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 anche lavoratori da reintegrare, ancorché il relativo ordine non sia stato ancora materialmente eseguito, in quanto i criteri sulla cui base vanno individuati i lavoratori da collocare in mobilità non richiedono in alcun modo l'effettività del rapporto lavorativo, non risultando parametrabili su tale effettività.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)