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Sez. 4, Sentenza n. 4623 del 14/11/1985 Ud. (dep. 31/05/1986) Rv. 172907 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IMMISSIONE NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - SBOCCHI DA LUOGHI PRIVATI - VISIBILITÀ INSUFFICIENTE - DOVERI DEL CONDUCENTE.*
Stato
decisa il 1985-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172907-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IMMISSIONE NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - SBOCCHI DA LUOGHI PRIVATI - VISIBILITÀ INSUFFICIENTE - DOVERI DEL CONDUCENTE.*

Il conducente di un veicolo che si immette nel flusso della circolazione, provenendo da un luogo privato, è tenuto a dare la precedenza a tutti gli altri veicoli. All'uopo è necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale, che gli consenta di accertare in tempo utile la eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita. Deve, però, astenersi dalla manovra e scegliere un luogo più adatto per eseguirla, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento. In tale ipotesi egli ha l'Obbligo di compiere la manovra stessa con la massima prudenza e con ogni cautela. Deve, pertanto, svoltare sulla propria destra, rinunciando, in ogni caso, ad attraversare completamente la carreggiata per convergere sul lato opposto verso sinistra, salvo ad invertire poi la direzione di marcia in altro luogo idoneo. (Conf mass n 150221).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)