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Sez. 4, Sentenza n. 8322 del 02/12/1980 Ud. (dep. 24/09/1981) Rv. 150221 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IMMISSIONE NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - SBOCCHI DA LUOGHI PRIVATI - VISIBILITÀ INSUFFICIENTE - DOVERI DEL CONDUCENTE.*
Stato
decisa il 1980-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150221-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IMMISSIONE NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - SBOCCHI DA LUOGHI PRIVATI - VISIBILITÀ INSUFFICIENTE - DOVERI DEL CONDUCENTE.*

Il conducente di un veicolo, il quale si immetta nel flusso della circolazione, provenendo da un luogo privato, è tenuto a dare la precedenza a tutti gli altri veicoli. All'uopo è necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale, che gli consenta di accertare in tempo utile la eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita. Deve però astenersi dalla manovra e scegliere un luogo più adatto per eseguirla, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento. Nell'ipotesi in cui non sia assolutamente possibile effettuare diversamente l'immissione, egli ha l'Obbligo di compiere la manovra stessa con la massima prudenza e con ogni cautela. Deve pertanto svoltare immediatamente sulla propria destra, rinunciando, in ogni caso, ad attraversare completamente la carreggiata, per convergere, sul lato opposto, verso sinistra, salvo ad invertire poi la direzione di marcia in altro luogo idoneo. (sull'Obbligo della scelta di un luogo idoneo per eseguire la manovra, Conf. Mass. N. 101956/66; sulla necessità che l'immissione sia agevole, V. Mass. N. 139276/78).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105 com. 3, Cod. Strada art. 105 com. 7, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)