Sez. L - , Sentenza n. 15394 del 21/06/2017 (Rv. 644787 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Soggetti economici derivanti dal processo di trasformazione dell'ENEL - Obbligo di versamento della contribuzione per maternità per il periodo antecedente all'1.1.2009 - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
Le società derivanti dal processo di trasformazione dell’ENEL sono obbligate al pagamento della contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore all'1.1.2009, nonostante il versamento diretto del trattamento dovuto alle lavoratrici madri ex art. 1 del d.P.R. n. 145 del 1965, non essendo estensibile a tali contributi l’esonero previsto dall’art. 20 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, con riferimento ai contributi per malattia, in favore dei datori di lavoro che abbiano corrisposto direttamente ai lavoratori la relativa indennità.
Riferimenti normativi: DPR 17/03/1965 num. 145 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 CORTE COST., Legge 06/10/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)