Sez. L - , Ordinanza n. 31055 del 02/11/2021 (Rv. 662660 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Enti derivanti dalla trasformazione dell'Enel - Pagamento della contribuzione per maternità - Periodo anteriore all'1.1.2009 - Estensione esonero di cui all'art. 20, d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008 - Esclusione - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
Le società derivanti dal processo di trasformazione dell'Enel sono obbligate al pagamento della contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore al 1° gennaio 2009, nonostante il versamento diretto del trattamento dovuto alle lavoratrici madri, non essendo estensibile a tali contributi l'esonero previsto dall'art. 20 del d.l. n. 112 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, con riferimento ai contributi per malattia, in favore dei datori di lavoro che abbiano corrisposto direttamente ai lavoratori la relativa indennità, atteso che per tali società l'obbligo di corresponsione dei contributi discende dai contratti collettivi, anziché dall'art. 1 del d.P.R. n. 145 del 1965, e nessuna deroga all'ordinaria obbligatorietà dei versamenti può essere fatta discendere dall'origine di tali soggetti, società di natura privata.
Riferimenti normativi: DPR 17/03/1965 num. 145 art. 1, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 CORTE COST., Legge 06/10/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)