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Sez. L, Sentenza n. 10912 del 17/08/2000 (Rv. 539650 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Rapporto nautico in regime di continuità - Tutela reale e obbligatoria - Applicabilità, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 96 del 1987 e n. 41 del 1991.
Stato
decisa il 2000-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539650-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO

A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 96 del 1987 con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, nelle parti in cui escludevano la diretta applicabilità delle norme relative ai licenziamenti contenute nelle leggi stesse al personale navigante e n. 41 del 1991 con cui è stata sancita l'illegittimità dell'art. 345 cod. nav., che prevedeva il recesso "ad nutum" dell'armatore dal contratto di arruolamento ai rapporti di lavoro nautico in regime di continuità deve ritenersi applicabile la tutela obbligatoria e reale in caso di licenziamento, restando sottratti a tale tutela i soli rapporti a tempo determinato, riferiti a distinti contratti di arruolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 345 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)