Sez. L, Sentenza n. 7368 del 11/04/2005 (Rv. 580449 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Rapporto nautico in regime di continuità - Tutela reale e obbligatoria - Applicabilità, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 96 del 1987 e n. 41 del 1991
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 96 del 1987, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, nelle parti in cui escludevano la diretta applicabilità delle norme relative ai licenziamenti contenute nelle leggi stesse al personale navigante, e n. 41 del 1991, con cui è stata sancita l'illegittimità dell'art. 345 cod. nav., che prevedeva il recesso "ad nutum" dell'armatore dal contratto di arruolamento ai rapporti di lavoro nautico in regime di continuità, la circostanza che i rapporti di arruolamento dei lavoratori del settore siano qualificabili come rapporti di lavoro a tempo indeterminato è sufficiente a rendere applicabili la legge 15 luglio 1966, n. 604 (con i relativi requisiti di forma e di giustificazione sostanziale del licenziamento), nonché l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 345 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)