Sez. 4, Sentenza n. 4561 del 08/01/1980 Ud. (dep. 02/04/1980) Rv. 144903 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - ELIMINAZIONE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - MANCATA APPLICAZIONE DELL'INDULTO ALLA PENA PRINCIPALE CONDIZIONALMENTE SOSPESA - IRRILEVANZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - ELIMINAZIONE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - MANCATA APPLICAZIONE DELL'INDULTO ALLA PENA PRINCIPALE CONDIZIONALMENTE SOSPESA - IRRILEVANZA.*
Il beneficio previsto dall'art 11 legge 3 agosto 1978 n 405 (eliminazione della sospensione della patente di guida) e applicabile anche quando all'imputato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e, quindi, non si sia provveduto alla applicazione dell'indulto alla pena principale.*
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)