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Sez. 4, Sentenza n. 10940 del 05/07/1982 Ud. (dep. 17/11/1982) Rv. 156166 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - INDULTO CONCESSO CON LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405 - APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE ALLA PENA PRINCIPALE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156166-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - INDULTO CONCESSO CON LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405 - APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE ALLA PENA PRINCIPALE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - AMMISSIBILITÀ.*

Quando sia stata disposta la sospensione della patente di guida a seguito di condanna per reato colposo, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale non è di ostacolo alla applicazione dell'indulto, ex art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, alla sospensione della patente. (Conf mass n 141651; (Conf mass n 141758; (Conf mass n 141879; (Conf mass n 144271; (Conf mass n 144846; (Conf mass n 144903; (Conf mass n 145055; (Conf mass n 147860; (Conf mass n 153474; (Conf mass n 153523).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)