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Sez. 1, Sentenza n. 9977 del 05/05/2011 (Rv. 617977 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Occupazione di area demaniale in periodo successivo alla scadenza della concessione - Responsabilità ex art. 1591 cod. civ. per inadempimento dell'obbligo di riconsegna - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze sulla prescrizione del credito risarcitorio - Termine decennale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617977-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In tema di mancata riconsegna di un'area demaniale, oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1591 cod. civ, essendo espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, allorchè, il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre il termine finale del rapporto senza averne più il titolo; alla natura contrattuale della relativa responsabilità consegue altresì che il risarcimento del danno, provocato dal citato inadempimento, si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. e non in quello, quinquennale, di cui agli artt. 2947, primo comma, cod. civ. (non versandosi in materia di fatto illecito extracontrattuale) ovvero 2948, primo comma, n. 3, cod. civ. (che ha riguardo ai corrispettivi del godimento della cosa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)