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Sez. 1, Sentenza n. 15301 del 29/11/2000 (Rv. 542259 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Disposizione dell'art. 1591 cod.civ. - Portata generale per qualsiasi contratto di concessione di utilizzo di bene dietro corrispettivo - Configurabilità - Fattispecie relativa ad occupazione di area demaniale in periodo successivo alla scadenza della concessione.
Stato
decisa il 2000-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542259-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

La disposizione sancita dall'art. 1591 cod.civ. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più il titolo. In queste ipotesi, infatti, al vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione consegue un danno per il concedente, che ha come misura certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto, salva la prova del maggior danno (nella specie, un privato aveva continuato ad occupare un'area demaniale marittima per molti anni dopo che era scaduta la concessione. L'Amministrazione delle Finanze pretendeva il risarcimento del danno nella misura del vantaggio ricevuto dall'occupante. La S.C. ha confermato la sentenza di merito che, invece, ha attribuito all'Amministrazione il risarcimento determinato nella misura del danno subito dalla stessa e liquidato con riferimento al canone pagato dal privato durante il periodo della legittima occupazione dell'area).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)