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Sez. L, Sentenza n. 4822 del 06/09/1982 (Rv. 422814 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE - ACCORDO TRANSATTIVO - INTERPRETAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422814-01

TRANSAZIONE - IN GENERE - ACCORDO TRANSATTIVO - INTERPRETAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione del contenuto di un negozio transattivo si risolve in un apprezzamento di fatto, che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, quando sia il risultato di un'indagine diretta ad individuare la concreta volontà delle parti e della quale si dia ragione con adeguata e corretta motivazione. (Conf 2483/80, mass n 406216; (Conf 3801/79, mass n 400249).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)