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Sez. 3, Sentenza n. 7790 del 20/12/1986 (Rv. 449743 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ELEMENTI COSTITUTIVI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449743-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ELEMENTI COSTITUTIVI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., l'accettazione (tacita) della decisione sfavorevole da parte del soccombente può risultare da un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della facoltà d'impugnazione, oppure univocamente rivelatore del proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e può, inoltre, essere ravvisata attraverso il collegamento della esecuzione (o della promessa di esecuzione) del comando della sentenza ad un accordo transattivo, sempreché ne risultino, indipendentemente dalle formule adoperate, gli elementi costitutivi. Integrano apprezzamenti di fatto, incensurabili in Sede di legittimità (se adeguatamente motivati), sia la valutazione dell'univocità degli Atti concretanti un comportamento incompatibile con la volontà d'impugnare sia la valutazione relativa al contenuto transattivo di una scrittura privata. (V 3719/83, mass n 428628; (V 4822/82, mass n 422814; (V 700/82, mass n 418492; (V 4949/78, mass n 394677; (V 3233/76, mass n 382025).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)