Sez. 1, Sentenza n. 668 del 26/01/1999 Cc. (dep. 01/03/1999) Rv. 212593 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Decreto di proroga dell'autorizzazione - Validità come decreto autorizzativo - Effetti.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME
In tema di intercettazione di comunicazioni, quando un decreto, formalmente qualificato come di proroga, risponda, di fatto, a tutti i requisiti di un decreto autorizzativo originario, esso ben può assumere la valenza di quest'ultimo e legittimare, quindi, le successive operazioni di intercettazione, ferma restando l'inutilizzabilità di quelle effettuate anteriormente, in periodo non coperto dai precedenti provvedimenti autorizzativi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)