Sez. 3, Sentenza n. 4281 del 14/04/1995 (Rv. 491830 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Convalida dell'offerta del prezzo del riscatto - Sentenza relativa - Irrevocabilità - Necessità per la condanna al rilascio del fondo - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In tema di offerta reale l'art. 1210 cod. civ. richiede il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della validità dell'offerta e del deposito della somma rifiutata dal debitore solo per il prodursi degli effetti estintivi dell'obbligazione, ma non anche per gli altri e diversi fini che presuppongono l'esatto adempimento da parte del debitore, non potendo questi, una volta che abbia svolto tutte le attività prescritte per la corretta esecuzione della prestazione dovuta, venir pregiudicato dall'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere il pagamento. Ne deriva che all'accoglimento di una domanda di rilascio fondo rustico, proposta dall'affittuario coltivatore diretto che abbia vittoriosamente esperito l'azione di riscatto di detto fondo, è sufficiente la sussistenza di un accertamento giudiziale, ancorché non irrevocabile, di convalida dell'offerta del prezzo del riscatto, il cui eventuale venir meno ha l'effetto di travolgere la conseguenziale condanna al rilascio, restando invece escluso che quest'ultima sia condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di convalida dell'offerta, non previsto dalla legge come presupposto processuale dell'azione di rilascio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1210, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)