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Sez. 2, Sentenza n. 2202 del 05/02/2004 (Rv. 569911 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE | Riconoscimento del diritto di accettazione effettuato da chi beneficerebbe del suo mancato esercizio entro il termine - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569911-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE

La prescrizione del diritto di accettare l'eredità non è soggetta a interruzione in seguito al riconoscimento del diritto stesso da parte di chi beneficerebbe del suo mancato esercizio entro il termine stabilito dall'art. 480 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)