Sez. 2, Sentenza n. 2202 del 05/02/2004 (Rv. 569911 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE | Riconoscimento del diritto di accettazione effettuato da chi beneficerebbe del suo mancato esercizio entro il termine - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE
La prescrizione del diritto di accettare l'eredità non è soggetta a interruzione in seguito al riconoscimento del diritto stesso da parte di chi beneficerebbe del suo mancato esercizio entro il termine stabilito dall'art. 480 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)