Sez. 1, Sentenza n. 575 del 30/01/1985 (Rv. 438786 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - DIRITTO POTESTATIVO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - PER RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - PER COSTITUZIONE IN MORA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24 E 113 COST. - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - DIRITTO POTESTATIVO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - PER RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - PER COSTITUZIONE IN MORA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24 E 113 COST. - ESCLUSIONE.*
Il diritto alla retrocessione del bene espropriato, contemplato dall'art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 quando l'opera pubblica non sia stata eseguita e siano trascorsi i termini all'uopo concessi, con conseguente decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, integra un diritto potestativo, in quanto non corrisponde ad esso, dal lato passivo, un Obbligo di prestazione della controparte, bensì una situazione di mera soggezione alla iniziativa del titolare, consistente nella richiesta al giudice di una pronuncia costitutiva di un nuovo trasferimento del bene con efficacia "ex nunc". La prescrizione del suddetto diritto, pertanto, è suscettibile di interruzione per effetto del riconoscimento da parte del soggetto contro il quale può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., ovvero della domanda giudiziale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2943 cod. civ., ma non anche per effetto di atto di Costituzione in mora del debitore, secondo la previsione dell'ultimo comma del medesimo art. 2943 cod. civ., tenuto conto che tale norma non può trovare applicazione ove, in Mancanza di un'obbligazione di adempiere, non è configurabile una richiesta di adempimento, e che la norma medesima, per detto limitato ambito di operatività, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, vertendosi in tema di diversità di trattamento giustificata dall'obiettiva indicata particolarità dei diritti potestativi. (V 6622/83, mass n 431348; (V 2938/80, mass n 406675; (V 1783/65).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)