diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 15780 del 12/06/2019 (Rv. 654532 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Bene in comproprietà indivisa - Posizione processuale dei comproprietari - Litisconsorzio necessario - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654532-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Il giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa, sicché, mentre la determinazione giudiziale dell'indennità giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 27, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 34, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)