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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6873 del 24/03/2011 (Rv. 617228 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | CERTALEX - Bene indiviso - Opposizione proposta solo da alcuni comproprietari - Effetti nei confronti degli altri - Estensione - Ammissibilità - Unicità dell'indennità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617228-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Il decreto di espropriazione per pubblica utilità incide sull'oggetto ma non sulla natura del diritto espropriato e, pertanto, il diritto reale degli espropriati si trasferisce sulla somma di cui è previsto il deposito prima che venga emesso il decreto. Ove si versi nell'ipotesi di comproprietà indivisa del bene, la comunione permane sull'indennità fino al momento in cui questa sarà divenuta definitiva e ne sarà disposto lo svincolo dall'autorità giudiziaria, sulla base dell'accordo delle parti o in ragione dei diritti degli espropriati. Per il carattere dell'unicità dell'indennità, le quote dei singoli proprietari sono soggette a variare con il variare della misura dell'indennità, dovendo essere commisurate alla indennità definitiva e non a quella provvisoria. Ne consegue che, mentre la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 24, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 25, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)