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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12136 del 17/05/2013 (Rv. 626627 - 01)

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - MODIFICAZIONE | Confondibilità della denominazione sociale - Potere del giudice di imporre la modifica necessaria della ditta - Limiti - Esclusione - Facoltà dell'impresa destinataria dell'inibitoria - Adozione di una denominazione diversa - Assenza dell'elemento di confusione - Necessità.
Stato
decisa il 2013-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626627-01

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - MODIFICAZIONE

In tema di confondibilità della denominazione sociale, il giudice, nel dare attuazione al disposto dell'art. 2564 cod. civ., non incontra alcun limite nell'imporre la modifica necessaria a differenziare la ditta da quella usata da un altro imprenditore eliminandone una parte, restando salva la facoltà dell'impresa di adottare una denominazione diversa, purché non faccia uso del termine, o dei termini, il cui uso è stato inibito dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2564, Cod. Civ. art. 2568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)