Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12136 del 17/05/2013 (Rv. 626627 - 01)
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - MODIFICAZIONE | Confondibilità della denominazione sociale - Potere del giudice di imporre la modifica necessaria della ditta - Limiti - Esclusione - Facoltà dell'impresa destinataria dell'inibitoria - Adozione di una denominazione diversa - Assenza dell'elemento di confusione - Necessità.
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - MODIFICAZIONE
In tema di confondibilità della denominazione sociale, il giudice, nel dare attuazione al disposto dell'art. 2564 cod. civ., non incontra alcun limite nell'imporre la modifica necessaria a differenziare la ditta da quella usata da un altro imprenditore eliminandone una parte, restando salva la facoltà dell'impresa di adottare una denominazione diversa, purché non faccia uso del termine, o dei termini, il cui uso è stato inibito dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2564, Cod. Civ. art. 2568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)