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Sez. 1, Sentenza n. 7651 del 28/03/2007 (Rv. 597161 - 01)

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - MODIFICAZIONE | Della denominazione sociale - Applicabilità dei principi riguardanti il carattere "forte" o "debole" del marchio - Esclusione - Fondamento - Potere del giudice di imporre la modifica necessaria della denominazione sociale - Facoltà della società destinataria dell'inibitoria.
Stato
decisa il 2007-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597161-01

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - MODIFICAZIONE

In tema di confondibilità della denominazione sociale, trovano applicazione, in forza dell'art. 2567, secondo comma, cod. civ., le specifiche precrizioni dettate dall'art. 2564 in materia di modificazione della ditta, con conseguente inapplicabilità dei principi riguardanti il carattere "debole" o "forte" del marchio. Ciò comporta che, una volta che sia stato ritenuto insufficiente l'elemento di integrazione (nella specie, <<"Nuova" tranceria ligure>> in luogo di <<Tranceria ligure>>) introdotto dalla società nella denominazione che era risultata identica a quella in precedenza usata da altra società iscritta nel registro delle società, il giudice, per dare attuazione al disposto dell'art. 2564 cod. civ., non incontra alcun limite, non prevedendolo la norma, nell'imporre la modifica necessaria a differenziarla eliminandone una parte, restando salva la facoltà della società di adottare una denominazione diversa, purché non faccia uso del termine, o dei termini, il cui uso è stato inibito dal giudice. (Fattispecie nella quale una società richiedeva tutela in base all'anteriorità dell'uso della denominazione "Tranceria ligure" nei confronti di altra, operante nella medesima Regione ed in un settore merceologico similare, che utilizzava la medesima denominazione, poi modificata in "Nuova tranceria ligure"; la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la ritenuta confondibilità delle denominazioni, anche con la modifica apportata dalla seconda società, ed ha conseguentemente inibito a quest'ultima l'uso del termine "ligure").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2564, Cod. Civ. art. 2567

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)