Sez. 3, Sentenza n. 4180 del 18/09/1978 (Rv. 393801 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - COMPENSATIVI - LIQUIDABILITA D'UFFICIO - CORREZIONE DELLA LORO DECORRENZA IN APPELLO ANCHE IN MANCANZA DI UNO SPECIFICO MOTIVO DI GRAVAME - AMMISSIBILITA- CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - COMPENSATIVI - LIQUIDABILITA D'UFFICIO - CORREZIONE DELLA LORO DECORRENZA IN APPELLO ANCHE IN MANCANZA DI UNO SPECIFICO MOTIVO DI GRAVAME - AMMISSIBILITA- CONDIZIONI.*
Gli interessi compensativi fanno parte integrante dell'ammontare del risarcimento del danno e vanno liquidati dal giudice anche in difetto di specifica domanda, onde ben puo il giudice d'appello correggere la loro decorrenza, effettuata dal giudice di primo grado, anche in difetto di specifico motivo d'appello, quando il gravame del danneggiato abbia comunque avuto ad oggetto il quantum del suo pregiudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)