Sez. 2, Sentenza n. 3888 del 29/06/1985 (Rv. 441465 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - COMPENSATIVI - ISTANZA DI ATTRIBUZIONE FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - COMPENSATIVI - ISTANZA DI ATTRIBUZIONE FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Gli interessi compensativi sulle somme di denaro liquidate a titolo di risarcimento del danno costituiscono una componente del danno stesso e della relativa domanda e possono, quindi, essere assegnati dal giudice anche d'ufficio. Conseguentemente, non costituisce domanda nuova improponibile a norma dell'art. 345 cod. proc. civ., l'istanza di attribuzione di detti interessi formulata per la prima volta nel giudizio di appello. (Conf 3986/80, mass n 407891; (Conf 4180/78, mass n 393801; (Conf 2314/76, mass n 381108).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)