Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 257 del 1990
Massime (2)
Massima n. 15507
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
- Alterazione della dichiarazione in misura rilevante
- Estinzione del reato per effetto di dichiarazione sostitutiva
- Possibilità concessa solo ai contribuenti ammessi alla contabilità semplificata
- Prospettata disparità di trattamento rispetto ai contribuenti sottoposti al regime di contabilità ordinaria
- Non omogeneità delle situazioni poste a raffronto
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Non contrasta con il principio di uguaglianza l'aver concesso ai soli contribuenti ammessi alla contabilità semplificata e non anche a quelli sottoposti alla contabilità ordinaria, la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva al fine di godere del beneficio della estinzione del reato. Infatti, al suddetto fine, la posizione dei primi non è assimilabile a quella dei secondi, in quanto la prevista riapertura dei termini tende a consentire o meglio ad agevolare la regolamentazione di chi si è trovato maggiormente colpito da diversi regimi normativi: prima quello semplificato, poi quello forfettario ed infine quello odierno.
Norme impugnate
- legge 27 aprile 1989, n. 154
- art. 14 d.l. 2 marzo 1989, n. 69
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 15509
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
- Alterazione della dichiarazione in misura rilevante
- Estinzione del reato per effetto della dichiarazione sostitutiva presentata a norma dell'art. 14 d.l. 2 marzo 1989, n. 69
- Asserita violazione del procedimento previsto per la concessione dell'amnistia
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Quando si consente al contribuente la scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla regolarizzazione di una precedente situazione, la norma che a tale scelta faccia conseguire l'estinzione del reato, non è riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia, e pertanto, al riguardo, non possono essere richiamati i precetti della Costituzione sulle competenze e i procedimenti relativi ai provvedimenti di clemenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in riferimento al'art. 79 Cost., dell'art. 14, d.l. 2 marzo 1989, n. 69 conv. in legge 27 aprile 1989, n. 154). - S. n. 369/1988.
Norme impugnate
- legge 27 aprile 1989, n. 154
- art. 14 d.l. 2 marzo 1989, n. 69
Parametri
- art. 79 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative), convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal Tribunale di Udine nei procedimenti penali riuniti a carico di Versari Vulmaro Alvaro, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che nel corso di procedimenti penali riuniti a carico di Versari Vulmaro Alvaro - imputato del reato di cui all'art. 4, primo comma, della legge n. 516 del 1982 per aver presentato relativamente ai redditi percepiti negli anni '82, '83, '84 e '85 dichiarazione alterata nel suo risultato in misura rilevante - il Tribunale di Udine, avendo l'imputato richiesto la declaratoria di estinzione per effetto della dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 14 per contrasto con gli artt. 3 e 79 Cost.;
che, secondo il Collegio remittente, si prospetterebbe "per il trattamento di maggior favore riservato ai soli contribuenti ammessi alla contabilità semplificata", la violazione dell'art. 3 Cost.; non sarebbe cioè giustificata "la scelta legislativa privilegiante una categoria di contribuenti che hanno una maggiore possibilità di sottrarsi all'obbligo contributivo, rispetto a quelli cui è imposto il regime ordinario di contabilità, di più facile controllo da parte degli organi accertatori";
che il giudice a quo ha poi ritenuto che la norma impugnata contrasti anche con l'art. 79 Cost. in quanto nella fattispecie gli effetti estintivi di reato già consumato prima dell'entrata in vigore delle norme sospette di incostituzionalità deriverebbero da legge ordinaria e non da decreto del Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere come richiesto dall'art. 79 Cost.;
che è intervenuto, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione venga dichiarata comunque infondata;
punto 2
Considerato che, quanto al dedotto profilo ex art. 3 Cost., la norma disciplina in maniera diversa situazioni o posizioni (quali quelle dei contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata rispetto a quelle di chi è soggetto a regime di contabilità ordinaria) del tutto prive di idonee caratteristiche di omogeneità ai fini in discorso (la prevista "riapertura dei termini" tende infatti a consentire o meglio ad agevolare la regolamentazione di chi si è trovato maggiormente "colpito" da diversi regimi normativi: prima quello semplificato poi quello forfettario, infine quello odierno);
che con riferimento all'invocato parametro di cui all'art. 79 Cost., risulta evidente che la norma, consentendo al contribuente la scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla regolarizzazione, non è riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia (cfr. sentenza n. 369 del 1988);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative), convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, con modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 79 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze