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Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 13/01/2016 Cc. (dep. 27/01/2016) Rv. 266139 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Reato istantaneo - Perfezionamento - Stato di flagranza - Necessità che l'indagato sia colto nell'atto di violare i sigilli - Esclusione - Utilizzo "in atto" del bene in violazione del vincolo di indisponibilità - Configurabilità.
Stato
decisa il 2016-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266139-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE

Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità; ne consegue che lo stato di flagranza per tale reato, può essere ritenuto sussistente dal giudice della convalida con riferimento, non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui l'indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell'immobile in violazione del vincolo di indisponibilità sullo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)