Sez. U, Sentenza n. 4858 del 08/10/1985 (Rv. 442252 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIPENDENTE COMUNALE COLLOCATO A RIPOSO - INFERMITÀ CONTRATTA A CAUSA DI SERVIZIO - RICHIESTA DI CONDANNA DEL COMUNE AL PAGAMENTO DI INDENNITÀ OD ALTRI EMOLUMENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIPENDENTE COMUNALE COLLOCATO A RIPOSO - INFERMITÀ CONTRATTA A CAUSA DI SERVIZIO - RICHIESTA DI CONDANNA DEL COMUNE AL PAGAMENTO DI INDENNITÀ OD ALTRI EMOLUMENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda, con la quale un dipendente comunale, ancorché collocato a riposo, deducendo un'infermità contratta a causa di servizio, chieda la condanna del comune al pagamento di indennità od altri emolumenti, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto fa valere obblighi del datore di lavoro inerenti al rapporto di pubblico impiego, e non investe l'autonomo e distinto rapporto di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, intercorrente con l'Inail (e non gestito dall'ente territoriale in sostituzione dell'istituto). (V 6003/83, mass n 430806).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)