Sez. 2, Sentenza n. 4847 del 05/08/1988 (Rv. 459669 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - PROCEDIMENTO RELATIVO - PATROCINIO LEGALE - NECESSITÀ.*
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - PROCEDIMENTO RELATIVO - PATROCINIO LEGALE - NECESSITÀ.*
Gli arbitri, nel procedimento di liquidazione delle spese e degli onorari a loro favore di cui all'art. 814 cod. proc. civ., devono stare in giudizio con il ministero di un difensore, non essendo ravvisabile, in Mancanza di espressa disposizione di legge, nessuna ragione di deroga al principio generale stabilito dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., applicabile a tutti i procedimenti compresi quelli camerali e contenziosi. (Conf 808/67, mass n 326899).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)