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Sez. 1, Sentenza n. 808 del 02/05/1967 (Rv. 326899 - 01)

ARBITRATO - SPESE GIUDIZIALI - RIMBORSO DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO IN FAVORE DELL'ARBITRO - PROCEDIMENTO - PATROCINIO LEGALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326899-01

ARBITRATO - SPESE GIUDIZIALI - RIMBORSO DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO IN FAVORE DELL'ARBITRO - PROCEDIMENTO - PATROCINIO LEGALE - NECESSITA.*

Gli arbitri, nel procedimento per la liquidazione delle spese e degli onorari cui hanno diritto - procedimento che ha inizio con ricorso al Presidente del tribunale indicato nell'art. 810 cod.proc.civ., il quale provvede con ordinanza sentite le parti (art. 814, 2 comma)debbono stare in giudizio col ministero di un difensore, non essendo ravvisabile, in Mancanza di espressa disposizione di legge, nessuna ragione di deroga al principio generale della obbligatorieta del patrimonio legale, stabilito nelle norme degli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., applicabili a tutti i procedimenti, compresi quelli camerali contenziosi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)