Sez. L, Sentenza n. 7825 del 19/07/1995 (Rv. 493333 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE | Commissione amministratrice dell'azienda - Decisione di non confermare nell'incarico il direttore - Obbligo regolamentare di motivazione - Contenuto - Individuazione.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE
Il negozio giuridico costituisce manifestazione della libertà del privato di regolare i propri interessi nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 cod. civ.), con la conseguenza che i motivi e le finalità perseguite con il negozio stesso sono di regola irrilevanti per il diritto. Pertanto, nel caso di decisione, presa dalla commissione amministratrice di un'azienda municipalizzata, di non confermare nell'incarico il direttore dell'azienda stessa, decisione che, in base al regolamento aziendale - la cui natura giuridica è negoziale, avendo esso il medesimo rango dei regolamenti d'azienda privati - deve essere congruamente motivata, il contenuto dell'obbligo in questione non può essere altrimenti inteso che come indicazione dell'interesse perseguito dall'azienda con la disdetta, e cioè con l'indicazione dei motivi, in senso proprio, del negozio giuridico privato, finalizzata a consentire il controllo degli atti di gestione dell'impresa nonché a garantire l'onorabilità professionale del dirigente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 2, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, DPR 04/10/1986 num. 902 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)