Sez. 1, Sentenza n. 2073 del 23/02/2000 (Rv. 534316 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO | Omissione - Nullità della sentenza - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - Esclusione - Conversione in motivo di gravame - Configurabilità.
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO
Nei procedimenti in cui sia prescritto l'intervento in causa del pubblico ministero (nella specie, giudizio in tema di brevetti), la nullità della sentenza derivante dalla mancata partecipazione di tale organo al giudizio di primo grado non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma si converte, ex artt. 158 e 161 cod. proc. civ., in motivo di impugnazione, potendo esser fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)