Sez. 2, Sentenza n. 2699 del 06/03/1992 (Rv. 476070 - 01)
Pubblico ministero in materia civile - Intervento - Obbligatorio | Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado - Esclusione - Conversione in motivo di gravame - Necessità.
Pubblico ministero in materia civile - Intervento - Obbligatorio
Nell'ipotesi in cui è prescritto l'intervento in causa del pubblico ministero (nella specie: giudizio di falso) la nullità della sentenza derivante della mancata partecipazione di tale organo al giudizio di primo grado non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma in base al combinato disposto degli art. 158 e 161 cod.proc.civ. si converte in motivo di impugnazione, ossia può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)