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Sez. 2, Sentenza n. 2699 del 06/03/1992 (Rv. 476070 - 01)

Pubblico ministero in materia civile - Intervento - Obbligatorio | Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado - Esclusione - Conversione in motivo di gravame - Necessità.
Stato
decisa il 1992-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476070-01

Pubblico ministero in materia civile - Intervento - Obbligatorio

Nell'ipotesi in cui è prescritto l'intervento in causa del pubblico ministero (nella specie: giudizio di falso) la nullità della sentenza derivante della mancata partecipazione di tale organo al giudizio di primo grado non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma in base al combinato disposto degli art. 158 e 161 cod.proc.civ. si converte in motivo di impugnazione, ossia può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)