Sez. 2, Sentenza n. 1670 del 01/10/1982 Ud. (dep. 24/02/1983) Rv. 157568 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DETENZIONE DELL'IMPUTATO PER ALTRA CAUSA - IMPOSSIBILITÀ GIURIDICA DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - SUSSISTENZA - PROVA CERTA DELLO STATO DI DETENZIONE - NECESSITÀ - MOMENTO IN CUI DEVE ESSERVI LA PROVA - INDIVIDUAZIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DETENZIONE DELL'IMPUTATO PER ALTRA CAUSA - IMPOSSIBILITÀ GIURIDICA DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - SUSSISTENZA - PROVA CERTA DELLO STATO DI DETENZIONE - NECESSITÀ - MOMENTO IN CUI DEVE ESSERVI LA PROVA - INDIVIDUAZIONE.*
Nel caso di detenzione dell'imputato per altra causa, per precludere la possibilità giuridica di svolgimento del giudizio in contumacia ed inficiarlo di nullità assoluta è necessario che lo stato di detenzione risulti provato con idonea certezza, allo stato degli Atti, nel momento cioè in cui il giudice è chiamato, nel dibattimento, a valutare la mancata comparizione dell'imputato. (V mass n 155550; (V mass n 151386; (V mass n 146693).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)