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Sez. 3, Sentenza n. 1073 del 01/02/2000 (Rv. 533320 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ | Mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari - Decreto ministeriale di accertamento del fatto da cui discende il mancato o l'irregolare funzionamento - Natura - Conseguenze in tema di onere della prova e di applicabilità o meno del principio "Jura novit curia".
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533320-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ

La proroga dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza che viene fissata con decreto ministeriale a seguito del mancato funzionamento degli uffici giudiziari, trae origine dal D.Lgs. 9 aprile 1948 n. 437 e non anche dal predetto decreto ministeriale che ha la sola funzione di accertare e constatare l'evento eccezionale da cui discende il mancato o irregolare funzionamento degli uffici e di stabilirne la durata. Pertanto, il decreto ministeriale ha natura di atto amministrativo e non di atto normativo, con la conseguenza che, non applicandosi il per esso il principio "jura novit curia", il giudice non è tenuto a conoscerlo, essendo onere della parte la sua produzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/1948 num. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)