Sez. 1, Sentenza n. 16354 del 20/08/2004 (Rv. 577243 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ | Mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari - D.M. di accertamento del fatto e della sua durata - Natura di atto amministrativo di accertamento costitutivo - Conseguenze - Onere della relativa produzione gravante sulla parte interessata - Sussistenza - Produzione di atti equipollenti - Sufficienza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ
La proroga dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza, che viene fissata con decreto ministeriale a seguito del mancato funzionamento degli uffici giudiziari, trae origine dal D.Lgs. 9 aprile 1948 n. 437 e non anche dal predetto decreto ministeriale, che ha la sola funzione di accertare e constatare l'evento eccezionale da cui discende il mancato o irregolare funzionamento degli uffici e di stabilirne la durata; tuttavia, avendo il decreto ministeriale natura di atto amministrativo e non di atto normativo, relativamente ad esso non è applicabile il principio "iura novit curia" e spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (nella fattispecie era stata prodotta una certificazione della cancelleria attestante lo sciopero degli ufficiali giudiziari negli ultimi due giorni utili ai fini della tempestiva notifica dell'atto di appello), riservando la legge l'accertamento dell'eccezionalità dell'evento ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari al Ministro della Giustizia, il quale vi adempie con un atto rientrante nella categoria dei provvedimenti c.d. di accertamento costitutivo, ossia dei provvedimenti che, quantunque vincolati con riguardo alla loro emanazione, presuppongono pur sempre una valutazione di natura discrezionale circa la sussistenza della condizioni cui la legge subordina l'emanazione stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/1948 num. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)