Sez. L, Sentenza n. 747 del 23/01/1992 (Rv. 475416 - 01)
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma | Rilascio della procura speciale in un atto diverso da quelli indicati dall'art. 83 cod. proc. civ. - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma
Qualora la procura speciale venga rilasciata in un atto diverso da quelli elencati nell'art. 83 cod. proc. civ., ma ugualmente dotato della forma scritta e depositato al momento della costituzione in giudizio della parte della cui rappresentanza si tratti, e sempre che al riguardo siano sollevate contestazioni ad opera della controparte, ciò non ne comporta nullità, stante il raggiungimento degli scopi perseguiti dal legislatore con la citata norma, in relazione alle esigenze di certezza sia dell'esistenza, sia della tempestività della procura stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)