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Sez. U, Sentenza n. 9869 del 22/11/1994 (Rv. 488756 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura autenticata dal difensore e rilasciata su un foglio staccato dall'atto processuale di riferimento e legato allo stesso da una spilletta - Nullità.
Stato
decisa il 1994-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488756-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Coessenziale al rilascio della procura è lo scopo di fornire alla controparte la giuridica certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa e tale risultato può essere realizzato soltanto attraverso documenti facenti piena prova fino a querela di falso, di guisa che il difensore, essendo sprovvisto di un potere certificatorio generale, può esercitare quello, eccezionalmente conferitogli dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., di autenticare la sottoscrizione della parte che gli ha rilasciato la procura solo nell'ipotesi che questa gli sia conferita in calce o a margine degli atti in tale norma espressamente indicati, ovvero di qualsiasi atto processuale, anche proveniente dall'avversario o comunque necessario ai fini della decisione (e quindi anche della sentenza impugnata o del decreto ingiuntivo opposto), o su un foglio allegato che faccia corpo con essi. Ne consegue che è affetta da nullità la procura autenticata dal difensore e rilasciata su un foglio staccato dall'atto processuale cui accede e legato allo steso da una spilletta (e che non può considerarsi apposta in calce perché non forma con esso un corpo unico), dal momento che la stessa, da un lato, è priva dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156 secondo comma, cod. proc. civ.) e, dall'altro, è inidonea a raggiungere la giuridica certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (scopo dell'atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)