Sez. 6, Sentenza n. 4194 del 08/03/1995 Ud. (dep. 19/04/1995) Rv. 200796 - 01
Impugnazioni - Rinuncia | Rinuncia dell'imputato all'impugnazione proposta dal difensore - Avvenuta proposizione da parte del difensore e conoscenza da parte dell'imputato - Necessità.
Impugnazioni - Rinuncia
In materia di impugnazione, prevedendo espressamente il codice che "l'imputato può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore" nei modi previsti per la rinuncia (art. 571 comma quarto cod. proc. pen.), è necessario evidentemente che l'impugnazione del difensore sia già "proposta", che l'imputato ne conosca l'esistenza e che ne voglia consapevolmente annullare gli effetti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)