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Sez. 2, Sentenza n. 40218 del 19/06/2012 Ud. (dep. 12/10/2012) Rv. 254342 - 01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Rinunzia precedente al deposito della sentenza - Validità - Esclusione - Conseguenze: validità dell'impugnazione successiva.
Stato
decisa il 2012-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254342-01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA

La rinunzia all'impugnazione è un negozio processuale abdicativo che presuppone l'avvenuto esercizio del diritto che ne costituisce oggetto, e comunque che sia già sorto il diritto all'impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto invalida la rinunzia all'impugnazione formulata dall'imputato prima del deposito della sentenza in questione, precisando che detta intempestiva rinunzia non preclude la successiva impugnazione proposta dall'imputato o dal difensore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)