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Sez. U, Sentenza n. 3183 del 03/07/1989 (Rv. 463279 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - LEGGI SUL MEZZOGIORNO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E LO ADEGUAMENTO DI IMPIANTI INDUSTRIALI - POTERI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - CONTROVERSIA PROMOSSA PER LA ILLEGITTIMITÀ DELLA LIQUIDAZIONE IN MISURA INFERIORE A QUELLA ORIGINARIAMENTE AMMESSA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1989-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463279-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - LEGGI SUL MEZZOGIORNO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E LO ADEGUAMENTO DI IMPIANTI INDUSTRIALI - POTERI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - CONTROVERSIA PROMOSSA PER LA ILLEGITTIMITÀ DELLA LIQUIDAZIONE IN MISURA INFERIORE A QUELLA ORIGINARIAMENTE AMMESSA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

In Sede di concessione del contributo per la realizzazione e l'adeguamento di impianti industriali, secondo la previsione dello art. 102 del d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 (testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), modificato dall'art. 10 della legge 6 ottobre 1971 n. 853, la cassa per il Mezzogiorno esercita poteri autoritativi e discrezionali, correlati alla cura di pubblici interessi e disciplinati da norme di Azione, non soltanto nel momento della ammissione dell'istante al contributo medesimo, ma anche nella successiva fase della sua effettiva liquidazione (ultimo comma del citato art. 102), previa valutazione della documentazione delle spese sostenute e dei risultati dei controlli all'uopo eseguiti, mentre soltanto con tale liquidazione si perfeziona un rapporto obbligatorio di natura paritetica. Pertanto, la domanda, con la quale l'istante insorga avverso il provvedimento di liquidazione ed erogazione del contributo, sostenendo l'illegittimità della sua quantificazione in misura inferiore a quella originariamente ammessa, spetta alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto involge posizioni soggettive aventi natura e consistenza di meri interessi legittimi. (Conf 3945/81, mass n 414600).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 102, Legge 06/10/1971 num. 853 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)