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Sez. U, Sentenza n. 3945 del 17/06/1981 (Rv. 414600 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - LEGGI SUL MEZZOGIORNO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI INDUSTRIALI - POTERI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - CONTROVERSIA PROMOSSA PER LA ILLEGITTIMITA DELLA LIQUIDAZIONE IN MISURA INFERIORE A QUELLA ORIGINARIAMENTE AMMESSA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1981-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414600-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - LEGGI SUL MEZZOGIORNO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI INDUSTRIALI - POTERI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - CONTROVERSIA PROMOSSA PER LA ILLEGITTIMITA DELLA LIQUIDAZIONE IN MISURA INFERIORE A QUELLA ORIGINARIAMENTE AMMESSA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

In Sede di concessione di contributo per la realizzazione e l'adeguamento di impianti industriali, secondo la previsione dello art 102 del DPR 30 giugno 1967 n 1523 (testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), modificato dall'art 10 della legge 6 ottobre 1971 n 853, la cassa per il Mezzogiorno esercita poteri autoritativi e discrezionali, correlati alla cura di pubblici interessi e disciplinati da norme di Azione, non soltanto nel momento della ammissione dell'istante al contributo medesimo, ma anche nella successiva fase della sua effettiva liquidazione (ultimo comma del citato art 102), previa valutazione della documentazione delle spese sostenute e dei risultati dei controlli all'uopo eseguiti, mentre soltanto con tale liquidazione si perfeziona un rapporto obbligatorio di natura paritetica. Pertanto, la domanda, con la quale l'istante insorga avverso il provvedimento di liquidazione ed erogazione del contributo, deducendo l'illegittimita della sua quantificazione in misura inferiore a quella originariamente ammessa (nella specie, in seguito allo stralcio di spese attinenti ad opere eseguite prima del biennio anteriore alla presentazione della domanda), spetta alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto involge posizioni soggettive aventi natura e consistenza di meri interessi legittimi. (V 1611/76, mass n 380376).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 102, Legge 06/10/1971 num. 853 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)