Sez. 3, Sentenza n. 1826 del 13/02/1993 (Rv. 480896 - 01)
Esecuzione forzata - Estinzione del processo - Rinuncia | Creditore intervenuto - Reclamo contro l'ordinanza di estinzione - Titolo esecutivo - Esistenza - Accertamento - Momento - Riferimento.
Esecuzione forzata - Estinzione del processo - Rinuncia
In tema di esecuzione forzata, l'esistenza del titolo (esecutivo) che abilita il creditore intervenuto a compiere atti di esecuzione ed esclude che la rinuncia agli atti del creditore procedente e degli altri creditori eventualmente intervenuti possa provocare l'estinzione del processo esecutivo senza la sua adesione (art. 629 cod. proc. civ.), deve essere verificata con riferimento al momento in cui è proposto il reclamo contro l'ordinanza di estinzione, perché solo in questo momento diventa concreto ed attuale l'interesse del creditore predetto a far proseguire il processo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)