Sez. 3, Sentenza n. 15219 del 19/07/2005 (Rv. 583284 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Intervento - Requisiti - Credito certo, liquido ed esigibile - Titolo esecutivo - Necessità ai soli fini del compimento di atti di impulso - Acquisizione in epoca successiva all'intervento - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
Ai fini dell'intervento nel processo esecutivo e della partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è sufficiente la titolarità di un credito liquido, cioè determinato nel suo ammontare, esigibile, ossia non soggetto a termine o condizione, e certo, nel senso generico di individuato in tutti i suoi elementi; non è invece necessario il possesso di un titolo esecutivo, di cui il creditore ha bisogno soltanto per poter compiere atti di impulso, e che può quindi acquisire anche in un momento successivo all'intervento, purchè prima del compimento dell'atto di impulso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500, Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 526, Cod. Proc. Civ. art. 563, Cod. Proc. Civ. art. 564
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)