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Sez. 1, Sentenza n. 15145 del 10/10/2003 (Rv. 567381 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Illecita sottrazione internazionale di minorenne - Rimedi ripristinatori - Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 - Residenza abituale - Nozione - Rilevanza dei rapporti con il genitore responsabile della sottrazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567381-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In tema di procedimento monitorio previsto dalla Convenzione dell'Aja, ratificata dalla legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l'affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla succitata Convenzione non coincide con quella di "domicilio" ex art. 43, primo comma, cod. civ., in quanto per essa deve intendersi il luogo in cui il minorenne, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua vita quotidiana, non rilevando, ai fini di tale identificazione, la profondità e significatività del rapporto con il genitore che si sia reso responsabile della sottrazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1991 num. 176 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 art. 27, Legge 27/05/1991 num. 176 art. 34, Legge 15/01/1994 num. 64 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)