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Sez. 1, Sentenza n. 9501 del 23/09/1998 (Rv. 519462 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE | Illecita sottrazione internazionale di minori - Convenzione dell'Aja del 25 Ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con legge n. 64 del 1994 - Disciplina ex art. 13 - Rientro del minore, illecitamente trattenuto in Italia dal genitore non affidatario, nello Stato di abituale residenza - Valutazioni consentite al giudice fatto destinatario della domanda - Limiti - Durata del periodo trascorso dal minore in Italia, inducente uno stabile inserimento dello stesso nell'ambiente del genitore che lo ha sottratto - Rilevanza - Esclusione - Pericolo fisico o psichico connessi al prospettato rientro o effettiva intollerabilità dello stesso da parte del minore - Rilevanza.
Stato
decisa il 1998-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519462-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, l'art. 13, lett. b), della Convenzione dell'Aja non consente al giudice cui sia richiesto di emettere provvedimento di rientro nello Stato di residenza del minore illecitamente trattenuto da un genitore, di valutare inconvenienti connessi al prospettato rientro, che non raggiungano il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore, essendo questi, e solo questi, gli elementi considerati dalla predetta Convenzione rilevanti ed ostativi al rientro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione sul rientro di due minori, affidati provvisoriamente alla madre e residenti in Gran Bretagna, condotti in Italia dal padre per una vacanza e non riconsegnati alla scadenza stabilita alla madre, il lunghissimo periodo di tempo trascorso in Italia ed il loro stabile inserimento nell'ambiente del genitore).

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)