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Sez. L, Sentenza n. 7555 del 09/07/1991 (Rv. 473014 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione - In genere | Esecutività del piano di ripartizione dichiarata dal giudice delegato - Reclamo - Provvedimento relativo del Tribunale - Nullità per violazione del principio del contraddittorio - Estremi - Esito favorevole del procedimento per i creditori rimasti estranei od omessa loro domanda di ammissione al passivo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473014-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione - In genere

È nullo per violazione del principio del contraddittorio - e la nullità è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità - il provvedimento del Tribunale che decida sul reclamo avverso il decreto col quale il giudice delegato ha dichiarato l'esecutività del piano di ripartizione dell'attivo, allorché tale decisione sia stata adottata senza che il reclamo sia stato notificato ai creditori non reclamanti o, comunque, senza che gli stessi siano stati posti in condizione di conoscere l'esistenza del relativo procedimento e di comparirvi, spiegandovi le proprie difese, al fine di non vedere modificata "in peius" la loro collocazione o compromessa la possibilità di soddisfacimento totale o parziale del loro credito, non rilevando in contrario né che l'esito di detto procedimento sia stato, in concreto, favorevole a tali creditori, né che questi non abbiano proposto, nella fase anteriore di accertamento del passivo, ritualmente la domanda di ammissione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)