Sez. 1, Sentenza n. 3981 del 27/02/2004 (Rv. 570622 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Provvedimenti decisori - Diniego di una causa di prelazione sugli immobili venduti - Reclamo - Procedimento - Instaurazione del contraddittorio - Nei confronti dell'aggiudicatari dei beni - Necessità - Omissione - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il procedimento camerale introdotto, ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare, dal reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato dal soggetto al quale sia negato un diritto di prelazione (nella specie, a norma della legge 23 luglio 1991, n. 223) sugli immobili oggetto della liquidazione concorsuale, deve necessariamente svolgersi con la partecipazione dell'aggiudicatario del compendio. Tale procedimento è pertanto nullo per violazione del principio del contraddittorio - e la nullità è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità -, con conseguente nullità del decreto pronunciato all'esito dal tribunale, quando all'aggiudicatario non risultino notificati il reclamo stesso ed il decreto emesso dal tribunale per la comparizione in camera di consiglio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)