Sez. L, Sentenza n. 5394 del 12/05/1993 (Rv. 482305 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Non riproposte (decadenza) | Disciplina ex art. 346 cod. proc. civ. - Inapplicabilità alle questioni rilevabili d'ufficio - Limiti.
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Non riproposte (decadenza)
Il principio secondo cui l'art. 346 cod. proc. civ. (decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte in appello) non si applica con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio deve coordinarsi con il sistema delle preclusioni e con l'art. 342 cod. proc. civ. (circa la specificità dei motivi d'impugnazione), in virtù dei quali la libera iniziativa del giudice con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio trova un limite nel caso in cui una di tali questioni sia stata espressamente decisa nel precedente grado di giudizio ed il relativo punto non abbia formato oggetto d'impugnazione ovvero, nel caso di parte praticamente vittoriosa, non sia stato comunque riproposto al giudice di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)